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  • Infortunio sul lavoro

    Trattamento economico per il periodo di carenza INAIL con decorrenza dal 1° novembre 2004

    Il superamento del periodo di carenza INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale è il contenuto dell’accordo nazionale sottoscritto tra ANCE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori in data 10 novembre 2004.

    E’ stato, pertanto, stabilito che la procedura vigente per il riconoscimento dell’integrazione dell’indennità giornaliera, per il periodo di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale degli operai e degli apprendisti operai, trova attuazione anche per i tre giorni di carenza esistenti.
    Mentre le procedure in essere nei confronti di Cassa Edile di Latina, sia con riferimento alla denuncia mensile, sia con riferimento alla modulistica, non subiscono variazioni, è previsto che il trattamento integrativo dovuto dall’impresa per i primi tre giorni è rimborsato all’impresa stessa da Cassa Edile sulla base delle misure già in vigore per il rimborso della integrazione per i giorni di assenza dal 4° al 90°, applicando quindi alla retribuzione oraria utile il coefficiente 0,234.

    Relativamente al trattamento dovuto dall’impresa all’operaio e all’apprendista operaio in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, a far tempo dal 1° novembre 2004, si evidenzia quanto di seguito riportato, fermo restando che sia le percentuali intere e ridotte per riposi annui (4,95% e 2,97%), sia le percentuali intere e ridotte per ferie e gratifica natalizia (18,50%, 7,40% e 4,60) devono essere calcolate sulla retribuzione che l’operaio avrebbe maturato se avesse lavorato secondo l’orario normale effettuato dal cantiere o, nel caso di sospensione totale dei lavori, secondo l’orario normale contrattuale di lavoro:

    · per il giorno in cui si è verificato l’evento: pagamento dell’intera retribuzione, compresa la percentuale del 4,95 per riposi annui, per l’orario normale della giornata ed accantonamento alla Cassa Edile dell’intera percentuale del 14,20 (18,50%) per ferie e gratifica natalizia;

    · per i primi 3 giorni successivi a quello dell’evento, anche se cadenti in sabato e domenica: fermo restando il pagamento del 60% della retribuzione (assumendo la retribuzione media giornaliera dei 15 giorni precedenti l’evento senza il 18,50% e senza il 4,95%), va erogato anche il trattamento integrativo giornaliero (retribuzione oraria x 0,2538 x orario settimanale : 7). Inoltre, vanno effettuati il pagamento diretto della percentuale ridotta del 2,97 (60% del 4,95%) per riposi annui e l’accantonamento presso la Cassa Edile dell’intera percentuale del 14,20 (18,50%) per ferie e gratifica natalizia;

    · per l’ulteriore periodo di conservazione del posto (in caso di infortunio, tale periodo si protrae sino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato di abilitazione alla ripresa del lavoro; in caso di malattia professionale, la conservazione del posto è pari a nove mesi consecutivi, mentre in caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia professionale la conservazione del posto spetta per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi:

    • dal 4° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: accantonamento alla Cassa Edile della percentuale ridotta del 5,70 (7,40%) per ferie e gratifica natalizia e trattamento integrativo giornaliero (retribuzione oraria x 0,2538 x orario settimanale : 7);
    • dal 91° giorno di assenza: accantonamento alla Cassa Edile della percentuale ridotta del 3,60 (4,60%) per ferie e gratifica natalizia e trattamento integrativo giornaliero (retribuzione oraria x 0,0574 x orario settimanale : 7).